A chi è rivolto
Possono fare domanda per l’assegno:
- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno che permetta loro di lavorare in corso di validità (in fase di rinnovo, possono essere presentate anche le ricevute per sospendere i termini del procedimento).
In ogni caso la madre richiedente l’assegno deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Come fare
Per procedere puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici cliccando su "Prenota appuntamento".
Cosa serve
Per accedere al servizio occorre avere:
- Attestazione ISEE in corso di validità.
- Dati del minore
Cosa si ottiene
Erogazione dell'assegno di maternità.
Tempi e scadenze
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Presentazione della richiesta
Presa in carico
Esito della richiesta
Quanto costa
La presentazione dell'istanza non prevede alcun costo per il cittadino.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Condizioni di servizio
Contatti
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